Art. 24.

      1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

      «Art. 14-bis. - 1. Il partito o il gruppo politico organizzato, la cui lista elettorale ottiene almeno un seggio in un collegio uninominale, partecipa al rimborso delle spese elettorali in base alla normativa vigente».